Legge Ordinaria n. 645 del 20/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 giugno 1952)
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          (Riorganizzazione del disciolto partito fascista)

  Ai  fini  della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della  Costituzione,  si  ha  riorganizzazione  del disciolto partito
fascista  quando  una  associazione o un movimento persegue finalita'
antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando
o  usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la
soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando
la  democrazia,  le  sue  istituzioni  e  i valori della Resistenza o
svolgendo  propaganda  razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla
esaltazione  di  esponenti,  principii,  fatti  e  metodi  propri del
predetto  partito  o  compie  manifestazioni  esteriori  di carattere
fascista.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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