Legge Ordinaria n. 679 del 06/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1952)
Modificazione dell'art. 6 della legge 15 maggio 1950, n. 230, contenente provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano silano e dei territori ionici contermini, modificato dall'art. 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 6 della
legge  12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'art. 17 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, e' ridotto a trenta giorni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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