Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 69 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 1 marzo 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ».
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Al primo comma sono soppresse le parole: "orzo, granoturco e segale". Art. 2. - Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste". Art. 4. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno". Nel testo del secondo, terzo e quarto comma le parole: "Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, Uffici statistico-economici dell'agricoltura e U.C.S.E.A.", sono sostituite dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura". Articoli 5 e 6. - Le parole: "Unsea ed Ucsea" sono sostituite dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura". Articoli 7 e 8. - Le parole: "Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, tramite i dipendenti uffici comunali", "Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura", "Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura per il tramite dei propri uffici comunali" e "Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura", sono sostituite dalle parole: "Ispettorato provinciale dell'agricoltura". Art. 11. - Al secondo comma sono soppresse le parole: "Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, su conforme parere dell'". Art. 13. - Al primo comma sono soppresse le parole: "e l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura". Articoli 20 e 21. - Sono sostituiti dal seguente: "Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la pena dell'ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quali la contravvenzione si riferisce. "L'imputato e' ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattito ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla meta' del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento. "Il pagamento estingue il reato". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - VANONI - PELLA - ZOLI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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