Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 74 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1952)
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.
Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli imprenditori commerciali, le societa', anche se non esercitano una attivita' commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attivita' esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni. La rivalutazione dei titoli azionari puo', tuttavia, essere effettuata anche oltre tale termine, purche' entro l'esercizio successivo a quello in cui la societa' emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attivita'. Le singole attivita' valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo noli superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti nei primo comma. In nessun caso la rivalutazione puo' superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva e alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa. Allorche' si procede alla rivalutazione delle attivita' debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti. Per le attivita' valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario puo' essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'art. 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25. Per la rivalutazione delle attivita' effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il Collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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