Legge Ordinaria n. 763 del 30/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 12 luglio 1952)
Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'art. 2 della legge
9  maggio  1950,  n.  261,  avrebbe  dovuto  essere  prelevata  sulle
disponibilita'  del  conto  speciale  (Fondolire 1950-51), per essere
destinata  alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito
industriale  del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di
Sardegna,  da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini
dell'industrializzazione  dell'Italia  meridionale ed insulare di cui
al  decreto  legislativo  14  dicembre  1947,  n.  1598, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  sara'  stanziata  nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro per l'esercizio
1951-52.
  In  corrispondenza  dei  prestiti  di  cui  al precedente comma, le
Sezioni di credito industriale nello stesso indicate sono autorizzate
ad emettere le obbligazioni previste dall'art. 7 della legge 9 maggio
1950, n. 261.
 

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