Legge Ordinaria n. 773 del 27/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 luglio 1952)
Norme integrative e modificative del trattamento di quiescenza per il personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze, inquadrato nei ruoli dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  personale dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze,
inquadrato  nei ruoli dell'istituto agronomico per l'Africa italiana,
che, avvalendosi della facolta' concessa dall'art. 19, lettera a) del
regio  decreto-legge  27 luglio 1938, n. 2205, convertito nella legge
19 maggio 1939, n. 737, abbia optato per il trattamento di quiescenza
vigente  per  i  dipendenti  dello  Stato, ha, diritto, ove ne faccia
domanda,  al  riconoscimento,  ai  fini del predetto trattamento, del
servizio  reso  presso  l'istituto  agricolo  coloniale  italiano  di
Firenze con rapporto stabile di servizio.
  Per  il riconoscimento dei predetti servizi e' dovuto all'Erario il
contributo  di  riscatto  del  6  per  cento  dello  stipendio  annuo
spettante all'atto della presentazione della domanda per ogni anno di
servizio riconosciuto.
  Per  il personale che chiede il riconoscimento dei suddetti servizi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il  contributo  di  cui  al  precedente  comma  viene computato sullo
stipendio annuo spettante al 31 ottobre 1948.
 

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