Legge Ordinaria n. 78 del 11/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1952)
Modificazioni all'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, concernente assegnazione di case per senza tetto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il terzo comma dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile 1947,
n.  261,  quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 23 giugno
1949, n. 409, e' sostituito dai seguenti:

  L'assegnazione di tali alloggi e' fatta da una Commissione comunale
composta  dal  pretore competente per territorio, che la presiede, da
tre  cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza
e uno fino dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A.
  "Alle   riunioni  della,  Commissione  possono  essere  chiamati  a
partecipare,   con   voto  consultivo,  il  presidente  dell'Istituto
autonomo  provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonche'
un   funzionario  del  l'Ufficio  del  genio  civile  competente  per
territorio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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