Legge Ordinaria n. 810 del 13/06/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1952)
Abrogazione dell'art. 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e modificazioni dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 19 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato
con legge 3 febbraio 1951, n. 164, e' abrogato.
 

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