Legge Ordinaria n. 864 del 01/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1952)
Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'arti colo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  gli  Istituti  autonomi per le case popolari il termine di cui
all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, gia' prorogato fino al
15  aprile 1951, e' da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno
1955.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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