Legge Ordinaria n. 870 del 01/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1952)
Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  contenute  nell'art.  5  del  decreto legislativo
luogotenenziale   14   settembre   1945,   n.   699,   e   successive
modificazioni, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli
ufficiali   giudiziari  sui  crediti  recuperati  dallo  Stato  e  la
soppressione  della tassa erariale del 10 per cento sulle percentuali
medesime, sono applicabili fino al 30 giugno 1951.
  La presente legge ha efficacia dal 1 luglio 1950.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1952

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI
                                                       PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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