Legge Ordinaria n. 871 del 05/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1952)
Applicazione del secondo comma dell'art. 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori gia' collocati nel ruolo dei consiglieri di appello.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni di cui al comma secondo dell'art. 9 della legge 24
maggio  1951, n. 392, si applicano anche ai primi pretori che furono,
precedentemente   alla   predetta  legge,  collocati  nel  ruolo  dei
consiglieri  di  Corte  d'appello  per  aver  partecipato  con  esito
favorevole a concorsi o scrutini.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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