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Legge Ordinaria n. 911 del 11/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 26 luglio 1952)
Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  procedura  di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo
luogotenenziale  1  febbraio  1946,  n.  58,  e' regolata dalle norme
seguenti:

  I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza
e  i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione
di  ordinanze,  proclami  e  disposizioni  dello  Autorita'  militari
alleate,   convalidati,   ad   ogni  effetto,  dal  predetto  decreto
legislativo   luogotenenziale,   hanno  obbligo  di  denunziare  alla
Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti
Intendenze  di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180
giorni  dalla  entrata in vigore della presente legge, anche nel caso
che  abbiano  fatto una precedente richiesta alle Autorita' alleate o
nazionali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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