Legge Ordinaria n. 962 del 05/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1952)
Completamento dei lavori di costruzione di case per i senza tetto e per reduci.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  nel  limite  di spesa di lire
2.175.000.000  e'  autorizzato  a  provvedere  al  completamento  dei
fabbricati rimasti incompiuti alla data, dell'entrata in vigore della
legge  25  giugno  1949,  n.  409,  dei  quali  era stata iniziata la
costruzione  ai  sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 10 aprile
1947,  n.  261,  nonche'  dei  fabbricati  rimasti  incompiuti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 26 aprile 1946, n. 240.
  I lavori di cui al precedente comma sono gestiti dai Provveditorati
regionali alle opere pubbliche competenti per territorio.
  Alla  relativa  spesa  si  fara' fronte con le normali assegnazioni
dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero dei lavori
pubblici per opere dipendenti da danni bellici.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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