Legge Ordinaria n. 966 del 11/07/1952 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1952)
Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  l'assegnazione  all'Amministrazione  per gli aiuti
internazionali  della  somma  di  lire  2  miliardi  e 500.000.000, a
rimborso  delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo
dal  1 gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi
assistenziali.
 

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