Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 101 del 24/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1953)
Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi, e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.
Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi, e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Agli articoli 13, 21, 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni: Nel penultimo comma dell'art. 13 modificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, e 17 novembre 1950, n. 1095, dopo Le parole: "La Cassa di risparmio di Calabria" sono inserite le seguenti: "La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo". L'ultimo comma dello stesso art. 13 aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con la legge 17 novembre 1950, n. 1095, resta modificato come segue: "La Banca nazionale dell'agricultura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalita' ed entro il limite massimo di somme che saranno stabilite dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito". Nel secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e della legge 17 novembre 1950, n. 1095, le parole: "La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo". Nel secondo comma dell'art. 22, dopo le parole: "dalla Banca nazionale dell'agricoltura, dalla Cassa di risparmio di Calabria", sono inserite le seguenti: "dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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