Legge Ordinaria n. 101 del 24/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1953)
Inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi, e fruenti di speciali agevolazioni fiscali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Agli articoli 13, 21, 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1509,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n.
1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Nel  penultimo  comma  dell'art.  13  modificato con legge 7 aprile
1938,  n. 378, e 17 novembre 1950, n. 1095, dopo Le parole: "La Cassa
di  risparmio  di  Calabria"  sono  inserite  le  seguenti: "La Cassa
centrale  di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in
Palermo".
  L'ultimo  comma dello stesso art. 13 aggiunto con la legge 7 aprile
1938,  n.  378,  e modificato con la legge 17 novembre 1950, n. 1095,
resta modificato come segue: "La Banca nazionale dell'agricultura, la
Cassa  di  risparmio  di  Calabria  e  la Cassa centrale di risparmio
Vittorio  Emanuele  per  le  province  siciliane  in Palermo potranno
compiere  operazioni  di  credito  agrario  di  miglioramento  con le
modalita'  ed  entro il limite massimo di somme che saranno stabilite
dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito".
  Nel  secondo comma dell'art. 21, modificato dal regio decreto-legge
3  febbraio 1936, n. 287, e della legge 17 novembre 1950, n. 1095, le
parole:   "La   Banca   nazionale  del  lavoro,  la  Banca  nazionale
dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria" sono sostituite
dalle  seguenti:  "La  Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale
dell'agricoltura,  la  Cassa  di  risparmio  di  Calabria  e la Cassa
centrale  di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in
Palermo".
  Nel  secondo  comma  dell'art.  22,  dopo  le  parole: "dalla Banca
nazionale  dell'agricoltura,  dalla  Cassa di risparmio di Calabria",
sono  inserite  le  seguenti:  "dalla  Cassa  centrale  di  risparmio
Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                        ZOLI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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