Legge Ordinaria n. 116 del 10/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizione a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
    Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
    "La  misura  delle  elargizioni  previste  dall'art. 14 del regio
decreto-legge  13 marzo 1921, n. 261, sostituito con l'articolo unico
della  legge  22  gennaio  1942,  n. 181, e' elevata fino a cifra non
superiore  a lire 100.000 e, con decorrenza dal 1 luglio 1948, fino a
cifra  non superiore a lire 500.000 per le famiglie dei funzionari di
pubblica  sicurezza  e degli ufficiali delle Forze armate di polizia;
fino   a   cifra   non   superiore  a  lire  400.000  per  quelle  da
sottufficiali, e fino a cifra non superiore a lire 300.000 per quelle
degli agenti delle Forze armate medesime.
    Ai  fini  della  determinazione  delle elargizioni suddette sara'
tenuto  conto  delle  situazioni  delle famiglie, cui dovranno essere
corrisposte.
    Sono  soppresse  le  parole  "e  degli  appartenenti alla milizia
volontaria  per  la  sicurezza nazionale" contenute nel secondo comma
dell'articolo unico della legge 22 gennaio 1942, n. 181".
 

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