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Legge Ordinaria n. 148 del 31/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1953)
Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.
Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche: I. - Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente articolo 16-bis: "I partiti, gruppi e movimenti politici concorrenti alle elezioni possono effettuare il collegamento delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche. "Il collegamento e' ammesso unicamente tra partiti, gruppi e movimenti politici che abbiano presentato liste con eguale contrassegno in almeno cinque circoscrizioni. Le liste della circoscrizione di Trento-Bolzano e le candidature della Valle d'Aosta sono ammesse al collegamento anche se non siano state presentate in altre circoscrizioni. "La dichiarazione di collegamento deve essere effettuata, con atto autenticato da notaio, dal presidente o dal segretario ovvero dalla Direzione del partito, del gruppo o del movimento politico e depositata, entro le ore 16 del trentesimo giorno precedente quello della votazione, presso l'Ufficio centrale nazionale, costituito a termini dell'art. 15. Le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno. "Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale. Quest'ultimo, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi". II. - Dopo il terzo comma dell'art. 54 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti: "L'Ufficio centrale circoscrizionale, determinata la cifra elettorale di ciascuna lista, la comunica all'Ufficio centrale nazionale, rimettendo un estratto del verbale a mezzo di corriere speciale. Indi procede alla determinazione della cifra individuale dei singoli candidati. "L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali di tutte le circoscrizioni, determina il totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste e la cifra elettorale dei gruppi, costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo. "Nel caso in cui un gruppo di liste collegate abbia conseguito la meta' piu' uno del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, l'Ufficio centrale nazionale assegna al gruppo 380 seggi. Procede, quindi, al riparto dei seggi nelle circoscrizioni e, a tal fine, divide la cifra elettorale del gruppo suddetto per 380, ottenendo il quoziente nazionale di maggioranza; successivamente determina il quoziente nazionale di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di tutte le altre liste per 209. "L'Ufficio divide, quindi, il totale dei voti riportati in ciascuna, circoscrizione dalle liste del gruppo di maggioranza per il quoziente nazionale di maggioranza, ottenendo l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste del gruppo suddetto. Analogamente determina l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tutte le altre liste. Moltiplica, poi, ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma dei due indici. Quello dei due quozienti ottenuti che contenga una cifra decimale superiore a 50, e' arrotondato all'unita' superiore; qualora la cifra decimale sia uguale a 50, il seggio rimasto da attribuire viene assegnato alle liste del gruppo di maggioranza o a quelle di minoranza che abbiano ottenuto nella circoscrizione complessivamente il maggior numero di voti; a parita' di voti, e' attribuito mediante sorteggio. "Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni al gruppo delle liste di maggioranza corrisponda a 380 e, qualora sia inferiore, assegna la differenza dei seggi al gruppo delle liste di maggioranza di quelle circoscrizioni nelle quali le cifre decimali degli indici per l'attribuzione dei seggi siano risultate piu' prossime a 50, detraendo altrettanti seggi dal numero di quelli che, a norma del comma precedente, avrebbero dovuto essere assegnati alle liste di minoranza della circoscrizione medesima. Analogamente procede nel caso in cui il numero dei seggi assegnati alle liste di minoranza sia inferiore a 209. "Eseguite tali operazioni, l'Ufficio centrale nazionale procede al riparto proporzionale dei seggi tra le singole liste e a tal fine: 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, costituita dalla somma delle cifre elettorali di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; 2) attribuisce, quindi, a ciascuna delle liste del gruppo di maggioranza, tanti seggi quante volte il quoziente nazionale di maggioranza risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; i seggi eventualmente restanti sono attribuiti alle liste del gruppo per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alla lista che abbia ottenuto la maggiore cifra, elettorale nazionale. Con le stesse modalita' procede alla ripartizione dei seggi spettanti alle liste di minoranza; 3) determina, infine, la graduatoria delle liste di maggioranza e quella delle liste di minoranza, disponendole in ordine crescente secondo le rispettive cifre elettorali nazionali. "Successivamente l'Ufficio procede alla assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste e, a tal fine, effettua le seguenti operazioni: 1) determina il quoziente circoscrizionale di maggioranza, dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste del gruppo di maggioranza per il numero dei seggi assegnati al gruppo medesimo nella circoscrizione; 2) divide la cifra elettorale di ciascuna lista del gruppo per il quoziente suddetto ed ottiene l'indice per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista; 3) assegna a ciascuna lista i seggi rispondenti alla parte intera degli indici conseguiti dalla lista nelle varie circoscrizioni e controlla se la somma di tali seggi non superi il numero dei seggi spettanti alla lista ai sensi del n 2. del comma precedente; 4) dispone secondo una, graduatoria decrescente, per ciascuna lista le cifre decimali degli indici da essa ottenuti in ogni singola circoscrizione. A parita' di cifre decinali precede quella che si riferisce ad un quoziente circoscrizionale maggiore; 5) qualora una lista con l'assegnazione di cui al n. 8, del presente comma, superi il numero dei seggi ad essa attribuiti ai sensi del n. 2 del comma precedente, l'Ufficio toglie successivamente a tale lista un seggio in ciascuna delle circoscrizioni ove la lista stessa ha conseguito le minori cifre decimali; 6) qualora, invece, con l'assegnazione precedente, una lista non abbia ottenuto il numero dei seggi ad essa spettanti e sino a che tale numero non venga raggiunto, l'Ufficio proclama eletti, in collegio unico nazionale, i candidati della lista medesima che, in ciascuna delle circoscrizioni a cui si riferiscono le maggiori cifre decimali della graduatoria anzidetta, abbiano conseguito la piu' alta cifra individuale tra i candidati che non risultino gia' eletti a seguito dell'assegnazione di seggi di cui al precedente n. 3. Esaurita la graduatoria delle cifre decimali, se il numero dei seggi spettanti non risulta ancora raggiunto, l'Ufficio proclama successivamente eletti, sempre in collegio unico nazionale, i candidati che hanno conseguito la piu' alta cifra individuale nelle circoscrizioni ove la lista ha ottenuto il maggior numero di voti, sino a raggiungere il numero dei seggi attribuiti alla lista. "L'Ufficio procede, quindi, con le stesse modalita', all'assegnazione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti a tutte le altre liste non facenti parte del gruppo di maggioranza. "Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali, mediante invio a mezzo di corriere speciale da un estratto del verbale, il numero dei seggi spettante alle singole liste della circoscrizione e il numero e la lista dei candidati della circoscrizione che risultano eletti in collegio unico nazionale. "Qualora nessun gruppo di liste collegate abbia conseguito la meta' piu' uno del totale dei voti validi ovvero se un gruppo di liste, per i voti riportati, abbia diritto proporzionalmente ad un numero di seggi non inferiore a 380, l'Ufficio centrale nazionale ne da' notizia agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali procedono al riparto proporzionale dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione tra tutte le liste, della circoscrizione stessa secondo le modalita' stabilite nei comma seguenti". III. - L'art. 59 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'Ufficio centrale nazionale divide la somma dei voti residuati delle liste che hanno raggiunto il quoziente in almeno una circoscrizione per il numero dei seggi rimasti da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale per il Collegio unico nazionale. "Determina, quindi, per ciascun gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno, la somma dei voti residuati delle liste medesime e divide tale somma per il quoziente di cui al comma precedente, ottenendo il numero dei seggi da assegnare al gruppo. I seggi restanti sono attribuiti a quei gruppi per i quali la divisione abbia dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quel gruppo che abbia maggiori voti residuati e Successivamente l'Ufficio centrale nazionale procede alla formazione, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, di una graduatoria in cui colloca, per ciascuna circoscrizione, l'eletto che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, disponendo i singoli eletti in ordine decrescente secondo le rispettive cifre individuali; proclama, quindi, eletti per il Collegio unico nazionale i primi di ciascuna graduatoria fino a concorrenza del numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo a termini del comma precedente. "Si applica, infine, anche per questi eletti il disposto dell'art. 57". IV. - Per la elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta" rimangono in vigore le norme previste nel titolo VI del testo unico predetto, salvo quelle che riguardano il ballottaggio. Ai fini della determinazione della maggioranza prevista dal quarto comma del punto II della presente legge, nonche' della cifra elettorale dei gruppi, si tiene conto esclusivamente dei voti riportati dai candidati nella prima votazione. V. - Il numero dei componenti la Camera dei Deputati, determinato in base alla popolazione residente al 4 novembre 1951, secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, e' di 590. La tabella A allegata al testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nella parte relativa all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, e' sostituita da quella annessa alla presente legge. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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