Legge Ordinaria n. 177 del 27/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1953)
Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali dell'anno 1952.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'anno  1952,  a  favore  dei  Comuni e delle Province che non
riescono  a  conseguire  il  pareggio economico del proprio bilancio,
nonostante  l'applicazione dei mezzi previsti agli articoli 332 e 336
del  testo  unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed
aggiunte,  possono  essere  concessi  contributi in capitale da parte
dello  Stato  per  un  ammontare complessivo di otto miliardi, e puo'
essere  autorizzata  la  assunzione di mutui da parte degli enti, per
far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.
  I   relativi   provvedimenti   sono  adottati,  su  proposta  della
Commissione  centrale  per la finanza locale, in sede di approvazione
dei  bilanci  degli  enti  interessati,  con decreti del Ministro per
l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.
  Ai  mutui  di  cui  al primo comma sono applicabili le disposizioni
degli  articoli  1,  2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11
gennaio 1945, n. 51.
  Per  gli scopi di cui al primo comma del presente articolo potranno
essere altresi' utilizzate le eventuali rimanenze sui fondi assegnati
con  le  leggi  7  dicembre  1951,  n. 1513 e 24 giugno 1952, n. 663,
nonche' le eventuali rimanenze sui fondi assegnati per l'integrazione
temporanea  riguardante l'anno 1952, prevista dall'art. 2 della legge
2 luglio 1952, n. 703.
 

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