Legge Ordinaria n. 180 del 11/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1953)
Disposizioni per il pagamento dei contributi di vigilanza per opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   norme   sui   contributi   di  vigilanza  previste  dal  regio
decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1536, sono estese ai concessionari
dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica finanziati
in  dipendenza  delle leggi 10 gennaio 1952, n. 3, 17 maggio 1952, n.
580  e 5 luglio 1952, n. 992, con esclusione dei lavori di ripristino
delle opere riconosciute eseguibili a totale carico dello Stato.
  Dette   norme  sono  anche  estese  ai  concessionari  delle  opere
pubbliche  di  bonifica  e  di sistemazione idraulico-forestale e dei
sussidi per opere di miglioramento fondiario finanziati in dipendenza
delle  leggi  10  agosto  1950,  n. 647 e 25 luglio 1952, n. 949, con
esclusione dei lavori di ripristino delle opere pubbliche danneggiate
o  distrutte  per  eventi  bellici,  e  ferma  restando, altresi', la
eccezione  prevista  dall'art.  3 della legge 15 aprile 1912, n. 514,
per le opere di competenza privata da' eseguire per la colonizzazione
del  latifondo  siciliano;  nonche'  ai  concessionari  dei lavori di
manutenzione   di  dette  opere  pubbliche  finanziati  con  i  fondi
stanziati sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio 1952-53.
 

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