Legge Ordinaria n. 182 del 11/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1953)
Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, e'
sostituito dal seguente:
  "Il  Ministero  del tesoro al fine di poter concedere finanziamenti
ad  imprese  industriali  ed  agricole  italiane - comprese quelle di
trasporto  -  per  acquisti  nell'area  della sterlina di macchinari,
attrezzature,  complessi  e  mezzi  strumentali  vari, ovvero per gli
altri   scopi   di   cui  al  successivo  comma,  puo'  farsi  cedere
dall'Ufficio  italiano dei cambi la valuta occorrente entro il limite
massimo di 50 milioni di sterline, regolando il relativo pagamento in
base  al  rimborso  stabilito  nei contratti di finanziamento con gli
importatori   in  conformita'  della  presente  legge.  Tuttavia  gli
eventuali  sbilanci  conseguiti  a morosita', inadempienze o cause di
forza maggiore o ad altri oneri, sono posti a carico dello Stato alle
scadenze stabilite nei contratti stessi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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