Legge Ordinaria n. 188 del 26/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1953)
Esami di abilitazione alla libera docenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   conseguire   l'abilitazione   alla   libera  docenza  in  una
determinata materia il candidato deve:
    a)  possedere  una  laurea,  conseguita  preso una Universita' ed
Istituto  d'istruzione  superiore  della Repubblica, da almeno cinque
anni  alla  scadenza  del  termine  utile  per la presentazione della
domanda.  In casi particolari, dei quali e' giudice la Commissione di
cui  all'art.  3 della presente legge, puo' essere ammesso agli esami
per  il conseguimento dell'abilitazione chi sia in possesso di laurea
da  meno di cinque anni, ovvero sia sprovvisto di laurea, sempreche',
in questo ultimo caso, abbia superato il trentesimo anno di eta';
    b)  dare  con  titoli,  integrati  da  una  conferenza sui titoli
stessi, da prove didattiche ed, eventualmente, da prove sperimentali,
o  da  prove  scritte,  la dimostrazione del suo valore scientifico e
della  sua  attitudine  didattica  rispetto  alla  materia  in cui ha
chiesto  d'essere  abilitato.  La  Commissione  ha  facolta'  di  non
ammettere alla conferenza anzidetta quei candidati i cui titoli siano
da   essa   giudicati  tali  da  doversi  escludere  la  possibilita'
dell'abilitazione.  La  Commissione  puo', altresi', dispensare dalle
prove  didattiche  quei  candidati  la  cui  attitudine giudichi gia'
indubbiamente accertata.
  L'abilitazione  e'  conferita  con  decreto  del  Ministro  per  la
pubblica istruzione per la durata di cinque anni.
  Puo',  con  decreto del Ministro, essere confermata definitivamente
su  deliberazione  della  Facolta'  o  Scuola,  che  deve accertare e
giudicare  l'operosita'  scientifica  e  didattica  svolta dal libero
docente durante il quinquennio.
  Il  termine di cinque anni, di cui al precedente comma, puo' essere
prorogato  nel  caso  che  il  mancato  esercizio derivi da legittimo
impedimento.
 

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