Legge Ordinaria n. 209 del 21/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'eta', da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni dei decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
    "L'autorizzazione  per  i  matrimoni  contratti  dagli ufficiali,
sottufficiali  e  militari  di  truppa,  nelle  condizioni  di cui al
presente   decreto,   produce   effetti   economici   dalla  data  di
celebrazione dei matrimoni stessi".
 

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