Legge Ordinaria n. 21 del 05/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1953)
Attribuzione alla Regione sarda delle quote d'imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella Penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'art.  8  dello  Statuto speciale per la Sardegna, approvato con
legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3, vengono aggiunti i due
seguenti commi:
  "Per  le  imprese  industriali  e  commerciali,  che  hanno la sede
centrale  fuori  del  territorio  della Regione, ma che in essa hanno
stabilimenti  ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza
mobile   debbono   determinarsi   le   quote   di  reddito  afferenti
all'attivita'  degli  stabilimenti  ed  impianti  medesimi. L'imposta
relativa  a  detta  quota  spetta  alla Regione limitatamente ai nove
decimi  ed  e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle imposte dirette,
nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti.
  "La  determinazione  di  quote  prevista  dal precedente comma deve
effettuarsi  anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel
territorio  della Regione e stabilimenti o impianti fuori di essa. In
tal  caso  l'imposta  relativa  alle  quote di reddito afferenti alla
attivita'  degli  stabilimenti o impianti situati fuori della Regione
compete  per  intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici
delle   imposte   dirette   nel  cui  distretto  sono  situati  detti
stabilimenti  e  impianti.  L'imposta  relativa alle quote di reddito
afferenti  alla  attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e
impianti  situati  nel  territorio  della Regione spetta alla Regione
medesima  limitatamente  ai  nove decimi ed e' iscritta nei ruoli dei
competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)