Legge Ordinaria n. 213 del 09/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1953)
Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  e  la  durata  del  sussidio  a  titolo  di  assistenza
post-sanatoriale   previsto   dal   decreto   legislativo   del  Capo
provvisorio  dello  Stato  29  aprile  1947, n. 318, e modificato dal
decreto  legislativo  7  maggio  1948,  n.  865, sono modificati come
segue:
    per  i  capifamiglia:  lire  500 giornaliere per il periodo di un
anno;
    per  i  non  capifamiglia:  lire  300 giornaliere per i primi sei
mesi, lire 200 giornaliere per i successivi sei mesi.
  Il sussidio compete agli assistiti il cui periodo di ricovero abbia
avuto  una  durata  non  inferiore a due mesi e la cui dimissione sia
avvenuta   per   guarigione   clinica,   per  stabilizzazione  o  per
prosecuzione della cura in ambulatorio.
  Quando  il  periodo  di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi
gli  eventuali  periodi  di  assistenza in ambulatorio, la durata del
sussidio e' limitata a nove mesi.
  Il  sussidio  post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano
volontariamente  dal  luogo  di  cura  o che ne siano allontanati per
motivi disciplinari.
  Cessa  dal  diritto  al  sussidio  post-sanatoriale l'assistito che
assume  attivita'  retribuita o che, trascorsi quattro mesi dalla sua
dimissione,  rifiuti  un'occupazione  adeguata  alle  sue  condizioni
fisiche.
  Il  sussidio  post-sanatoriale  non e' corrisposto per i periodi in
cui  l'assistito  fruisca  di assistenza post-sanatoriale in appositi
luoghi di cura o di rieducazione al lavoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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