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Legge Ordinaria n. 213 del 09/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1953)
Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari.
Miglioramento del sussidio post-sanatoriale a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi antitubercolari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 aprile 1947, n. 318, e modificato dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 865, sono modificati come segue: per i capifamiglia: lire 500 giornaliere per il periodo di un anno; per i non capifamiglia: lire 300 giornaliere per i primi sei mesi, lire 200 giornaliere per i successivi sei mesi. Il sussidio compete agli assistiti il cui periodo di ricovero abbia avuto una durata non inferiore a due mesi e la cui dimissione sia avvenuta per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura in ambulatorio. Quando il periodo di degenza non superi i sei mesi, ivi compresi gli eventuali periodi di assistenza in ambulatorio, la durata del sussidio e' limitata a nove mesi. Il sussidio post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura o che ne siano allontanati per motivi disciplinari. Cessa dal diritto al sussidio post-sanatoriale l'assistito che assume attivita' retribuita o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche. Il sussidio post-sanatoriale non e' corrisposto per i periodi in cui l'assistito fruisca di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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