Legge Ordinaria n. 220 del 21/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1953)
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal 1 luglio 1952, gli assegni familiari e i relativi
contributi  per  il  settore dell'agricoltura della Cassa unica degli
assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B
allegata  alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
  La  misura  degli  assegni  familiari  e  dei  relativi  contributi
prevista  per  gli  impiegati  dalla tabella B allegata alla presente
legge  e'  comprensiva  degli  assegni  familiari  di  caropane e dei
relativi  contributi  stabiliti  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio   dello  Stato  6  maggio  1947,  n.  563,  e  successive
modificazioni.
  Nulla  e' innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge
22  novembre  1948,  n.  861,  ai  fini  della determinazione e della
modifica dei contributi.
 

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