Legge Ordinaria n. 24 del 05/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1953)
Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  disimpegno  di tutta l'attivita' relativa alle opera marittime,
finora,  di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle
sezioni  autonome  per  il  Servizio  escavazione porti marittimi, e'
trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere
marittime  aventi  le  sedi  e  la circoscrizione di cui alla tabella
annessa  alla  presente  legge,  vistata  dal,  Ministro per i lavori
pubblici.
  Le  sezioni  autonome  del Genio civile per il Servizio escavazione
dei  porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia, istituito con
l'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.
  Rimangono  immutate  le  competenze e l'organizzazione del Servizio
per  l'escavazione  dei  porti  marittimi  di  cui al regio decreto 5
luglio  1934,  e  ai  regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28
giugno 1937, n. 943.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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