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Legge Ordinaria n. 291 del 27/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1953)
Modificazioni ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  effetti  delle promozioni di cui all'art. 9 del regio decreto
11  novembre  1923,  n. 2395, e dell'art. 21, quarto comma, del regio
decreto  30  dicembre  1923,  n. 2960, e successive modificazioni, il
servizio  che  il  personale  dell'Azienda  di  Stato  per  i servizi
telefonici  inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22
marzo  1948,  n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle
tabelle A e B di cui all'art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n.
1474,  modificato  dal  regio  decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le
qualifiche  di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo
ufficio  interurbano,  tecnico di 3ª e 4ª classe, dirigente tecnico e
dirigente  di commutazione, e' considerato quale servizio di ruolo di
gruppo  B,  purche'  tale servizio sia stato prestato con il possesso
del  titolo  di  studio di cui alla lettera 6) dell'art. 16 del regio
decreto  11  novembre  1923,  n.  2395,  ovvero sia stato prestato da
impiegati  trovantisi  nelle  condizioni  previste  nella  lettera b)
dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.
  Per  due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nei  riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo B ai sensi
del  citato  decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, art. 3, n. 2,
lettera  b),  il quale, alla data predetta di entrata in vigore della
presente  legge,  rivesta  un  grado  superiore all'8°, il periodo di
anzianita'  normalmente  richiesto per l'avanzamento e' ridotto di un
anno e mezzo.
 

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