Legge Ordinaria n. 307 del 09/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1953)
Norme sulla riscossione delle rette di spedalita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948,
n.  36,  recante  norme  sulla riscossione delle rette di spedalita',
sono  richiamate  in  vigore  con  decorrenza 1 gennaio 1953 ed hanno
effetto  fino  al  30 giugno 1957, con le aggiunte e le modificazioni
disposte dalla presente legge.
 

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