Legge Ordinaria n. 308 del 11/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1953)
Aumento del fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo  del  fondo di riserva per le spese impreviste costituito
presso  l'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato,  nonche' le
relative   assegnazioni   annuali   che  lo  alimentano,  determinati
rispettivamente  in  lire 100.000.000 e lire 20.000.000, dall'art. 10
del  regio  decreto-legge  21  giugno  1941, n. 571, convertito nella
legge  14  settembre  1941,  n.  1115, sono aumentati, dall'esercizio
1952-53, rispettivamente, a lire 500.000.000 e a lire 100.000.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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