Legge Ordinaria n. 31 del 05/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1953)
Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  1951-1952,  e'  concesso
all'Ente  nazionale  sordomuti  un  contributo  ordinario di lire 375
milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in
attuazione delle finalita' di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e
con le modalita' da essa stabilite.
  L'impiego  di detta somma avra' luogo su un piano di erogazione che
l'Ente   sottoporra'   alla  approvazione  preventiva  del  Ministero
dell'interno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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