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Legge Ordinaria n. 310 del 04/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1953, n. 105)
Concessioni di una indennita' di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   favore  di  tutto  il  personale  sanitario,  amministrativo  e
subalterno,  di  ruolo  e non di ruolo e del personale salariato e di
assistenza   religiosa   addetto   ad   istituzioni   antitubercolari
(sanatori,    reparti    ospedalieri   antitubercolari,   dispensari)
dipendenti  dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera
in  modo  regolare  e  continuativo  nell'interno  delle  istituzioni
predette,  nonche'  del  personale delle Amministrazioni dello Stato,
compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti
attivita'  continuativa  presso uffici e servizi situati nell'interno
delle  succitate  istituzioni antitubercolari, e' concessa, qualunque
sia  il  grado  gerarchico  rivestito  e  la  sede  di  servizio, una
indennita'  di  profilassi  antitubercolare  nella misura di lire 155
giornaliere.
  I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati,
occorrendo,  con deliberazione degli organi amministrativi degli enti
competenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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