Legge Ordinaria n. 315 del 11/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1953)
Anticipazioni, per l'ammontare di lire 1.200.000.000, agli Istituti di credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate ed autunno 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per l'agricoltura
e  per  le  foreste,  e'  autorizzato  ad  accordare agli Istituti di
credito  agrario,  operanti  nelle  zone  colpite  dalle  alluvioni e
mareggiate  dell'estate ed autunno 1951, anticipazioni - rimborsabili
nel  periodo  di cinque anni - fino all'ammontare complessivo di lire
1200  milioni, da destinare alla concessione di prestiti una tantum a
favore  delle  piccole  aziende  e  dei  conduttori  non proprietari,
indipendentemente  dalla  ampiezza  dell'azienda  da  essi  condotta,
danneggiati  dalle  dette avversita', per l'acquisto di sementi e per
la  ricostituzione  delle  scorte  vive  e morte nonche' per rimborso
prestiti  agrari  di  esercizio relativi a sementi ed a scorte vive o
morte  in  essere  al momento della avversita' e rimasti insoluti per
causa della medesima.
  Per  la  concessione  di  detti  prestiti  vanno osservate le norme
previste dall'art. 9 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.
  Per  la  classificazione  delle  aziende  vanno applicati i criteri
previsti dal decreto legislativo 1 luglio 1940, n. 31.
 

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