Legge Ordinaria n. 326 del 16/04/1953 (Pubblicata nella G.U. del 11 maggio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, concernente l'istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:

  Art. 2. - E' aggiunta la seguente lettera d):
  "d)  accrescere  la  cultura  del popolo mediante la istituzione di
centri di lettura e iniziative di carattere ricreativo ed educativo".
  E' aggiunto il seguente comma:
  "I  predetti  centri  di  lettura  funzioneranno sotto la vigilanza
della Sovraintendenza bibliografica competente per territorio".
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "I corsi della scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli
studi  presso  le  scuole  governative  o presso enti, associazioni o
privati,  i quali lo richiedano e dimostrino di possedere i mezzi e i
requisiti per organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei
corsi stessi.
  Per i corsi istituiti presso enti, associazioni o privati, lo Stato
puo' concorrere nella spesa.
  La   spesa  per  il  personale  insegnante  grava,  in  ogni  caso,
sull'apposito  capitolo  del  bilancio  del  Ministero della pubblica
istruzione".
  Art. 4. - I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
  "L'insegnamento  nei  corsi  della  scuola popolare e' affidato per
incarico  provvisorio,  con  nomina  del  provveditore  agli studi, a
persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi
di   insegnamento   nelle   scuole   elementari  o,  per  particolari
insegnamenti  nei  corsi  di  cui  alla lettera c) dell'art. 2, nelle
scuole medie, e che non abbiano altra occupazione retribuita.
  L'insegnamento  e'  valutato  ad  ogni  effetto  come  servizio  di
incarico e supplenza.
  Nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la nomina
ha luogo su proposta e di intesa con questi.
  L'insegnante  deve  essere  prescelto  tra  quelli  compresi  nella
graduatoria provinciale di incarico e supplenza".
  Art.  4-bis  (nuovo).  -  "In  caso  di  trasferimento presso altro
Provveditorato,  l'interessato,  prima  della sua assunzione in sede,
puo'  chiedere di essere aggiunto alla nuova graduatoria senza alcuna
valutazione dei titoli e dopo l'ultimo concorrente gia' graduato".
  Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
  "Ciascun  corso  della  scuola  popolare  ha  normalmente la durata
minima di cinque mesi, con l'orario da 10 a 18 ore settimanali.
  Gli  alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a
corsi diversi, non possono di regola essere meno di 10 e piu' di 30.
  Ove  siano  accertate  irregolarita'  o  inefficienza  del corso il
provveditore  puo'  adottare misure che, nei casi piu' gravi, possono
giungere fino alla chiusura del corso".
  Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Agli  alunni  che  hanno superato gli esami viene rilasciato per i
corsi  di  cui  alle  lettere  a) e b) dell'art. 2, il certificato di
studi   elementari   inferiori   o   superiori,  e  per  i  corsi  di
aggiornamento  culturale,  di  cui  alla  lettera  c),  uno  speciale
attestato  che  e'  titolo  preferenziale  a  parita'  di  ogni altra
condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il
certificato degli studi elementari superiori".
  Art.  11-bis  (nuovo).  -  "Il  Ministro per la pubblica istruzione
potra'  istituire  i  corsi  della  scuola  popolare,  d'accordo  col
Ministro per il lavoro, presso i corsi di qualifica professionale non
inferiore ai cinque mesi, al fine di combattere l'analfabetismo degli
allievi  ovvero  di  integrare,  con la preparazione intellettuale di
questi, l'addestramento tecnico ai vari mestieri".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 16 aprile 1953

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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