Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 41 del 31/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1953)
Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.
Istituzione di commissioni per gli incarichi direttivi e di insegnamento nelle scuole elementari e per i trasferimenti dei maestri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Per il conferimento delle supplenze nei circoli didattici privi di titolare, per il conferimento degli incarichi provvisori e delle supplenze d'insegnamento nelle scuole elementari statali e per i trasferimenti per domanda, dei maestri di ruolo sono rispettivamente costituite ogni anno tre commissioni presso ogni Provveditorato agli cumenti degli aspiranti e di formare le graduatorie. Ciascuna commissione e' nominata dal provveditore agli studi e composta di un funzionario del Provveditorato, di un ispettore scolastico o di un direttore didattico e di un maestro. Se le domande degli aspiranti superino le novecento, si nominano altri due commissari scelti fra i direttori didattici o i maestri e cosi' successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono commissari oltre le duemilasettecento domande. Le graduatorie formate dalle commissioni sono sottoposte all'approvazione del provveditore agli studi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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