Legge Ordinaria n. 60 del 15/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1953 e rettifica 6 marzo)
Incompatibilita' parlamentari.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di 
qualsiasi  specie  in  enti  pubblici  o  privati,   per   nomina   o
designazione del  Governo  o  di  organi  dell'Amministrazione  dello
Stato. 
  Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, 
assistenziali, di culto e in  enti-fiera,  nonche'  quelle  conferite
nelle  Universita'  degli  studi  o  negli  Istituti  di   istruzione
superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, 
  salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 
  1102. 
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a 
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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