Legge Ordinaria n. 62 del 10/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1953)
Costituzione e funzionamento degli organi regionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica panno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 (Contenuto dello Statuto regionale)

  Lo Statuto regionale deve contenere norme:
    1°   sulla   organizzazione   degli   uffici   regionali   e  sul
funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale;
    2° sui rapporti fra Consiglio, Giunta e Presidente regionale;
    3°  sulla  delega  di  funzioni  amministrative  della  Regione a
Province,  a Comuni e ad altri Enti locali per oggetto definito e per
tempo determinato;
    4° sulla eventuale istituzione di circondari;
    5°  sullo  stato  giuridico  ed  economico  degli impiegati della
Regione;
    6°  sui  termini e sulle modalita' della pubblicazione degli atti
degli organi regionali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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