Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 67 del 10/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1953)
Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.
Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero della difesa, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi: 16 settembre 1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai partigiani. 8 novembre 1946, n. 587: Avanzamento dei sergenti maggiori e dei primi avieri. 10 gennaio 1947, n. 58: Estensione agli ufficiali dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali dell'Esercito all'atto della, cessazione dal servizio permanente effettivo. 18 gennaio 1947, n. 66: Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il gradi) di generale d'armata. 18 gennaio 1947, n. 150: Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione. 13 maggio 1947, n. 500: Collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorita', dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militari in carriera continuativa. 20 agosto 1947, n. 1050: Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito. 31 dicembre 1947, n. 1718: Modificazione dell'art. 8 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o d'autorita' degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica. 3 dicembre 1947, n. 1749: Autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi. 17 aprile 1948, n. 629: Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. 21 aprile 1948, n. 1054: Riconoscimento della qualifica, di volontario della seconda guerra mondiale. 7 maggio 1948, n. 1115: Arruolamento e trattamento economico degli specializzati dell'Esercito. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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