Legge Ordinaria n. 71 del 15/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1953)
Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Potra'  essere  disposto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del
testo  unico  3  marzo  1934,  n.  383,  la  ricostituzione di Comuni
soppressi  dopo il 28 ottobre 1922, ancorche' la loro popolazione sia
inferiore  ai  3000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da
almeno tre quinti degli elettori.
  Le   domande  pendenti  potranno  venire  accolte  anche  quando  i
richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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