Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 76 del 15/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1953)
Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianita' e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere.
Disposizioni transitorie sull'avanzamento per anzianita' e merito delle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia a vicebrigadiere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia con almeno 15 anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di adeguata capacita', diligenza e buona condotta e non abbiano riportato nell'ultimo triennio punizioni superiori alla consegna, possono conseguire la promozione a vicebrigadiere per anzianita' e merito. Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a prescindere dal relativo limite di eta', in seguito all'esito favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non puo' superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di vicebrigadiere. La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - ZOLI PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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