Legge Ordinaria n. 78 del 31/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, e' ratificato con
le seguenti modificazioni:

  Art. 11. - E' sostituito dal seguente:
  "I  paragrafi  1  e  2  dell'art.  44  del  citato regolamento sono
sostituiti dai seguenti:
    1)  alle  mense  di  bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei
casi  previsti  dall'art.  38,  n.  1,  su quelli in disponibilita' o
allestimento,   e'   assegnato  il  seguente  personale  borghese  di
servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti
dal  regolamento  per  il  servizio  a  bordo delle navi della marina
militare:
      Mensa ammiraglio:
        se  ammiraglio  d'armata  o ammiraglio di squadra due cuochi,
due domestici;
        se  ammiraglio  di  divisione  o contrammiraglio un cuoco, un
domestico.
      Mensa comandante di nave:
        un cuoco, un domestico.
      Mensa ufficiali:
        con 20 commensali o meno: un cuoco, un domestico;
        con  piu'  di  20  o  meno  di  40 commensali: due cuochi due
domestici;
        con 40 o piu' commensali: tre cuochi, tre domestici.
      Mensa unica sottufficiali:
        sulle   unita'   di  dislocamento  non  inferiore  alle  5000
tonnellate: fino a 50 commensali: un cuoco;
        oltre 50 commensali: due cuochi, un domestico.
      Mensa sottufficiali:
        sulle  unita' di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate:
da  5  fino a 25 commensali: un marinaio con funzioni di cuoco; oltre
25 commensali: due marina con funzioni di cuoco;
    2)  alle  mense  ufficiali  dei cacciatorpediniere, torpediniere,
avvisi  scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo
dei  cuochi  e  dei  domestici  borghesi,  sono assegnati marinai con
funzioni  di  cuoco  e  di domestico nella misura di un cuoco e di un
domestico  per  i  cacciatorpediniere,  e  di  un  cuoco per le altre
unita',   senza   speciale   aumento   delle   relative   tabelle  di
equipaggiamento.   Il   Ministero  puo',  pero',  autorizzare  per  i
cacciatorpediniere l'imbarco di un cuoco di un domestico borghesi, e,
per  le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di un
cuoco borghese".
  E' aggiunto il seguente art. 12-bis:
  "All'art.   46  del  citato  regolamento  e'  aggiunto  i  seguente
paragrafo:
    3)  il  Ministero  puo'  autorizzare  l'assegnazione  di un cuoco
borghese  per  le  mense  equipaggio  aventi almeno 70 partecipanti e
l'assegnazione  di due cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi
300 o piu' partecipanti.
  Qualora  venga  esercitata la facolta' di cui sopra, per ogni cuoco
borghese  assegnato  alle mense equipaggio verra' corrispondentemente
ridotto  il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo
2)".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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