Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 78 del 31/01/1953 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 11. - E' sostituito dal seguente: "I paragrafi 1 e 2 dell'art. 44 del citato regolamento sono sostituiti dai seguenti: 1) alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei casi previsti dall'art. 38, n. 1, su quelli in disponibilita' o allestimento, e' assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare: Mensa ammiraglio: se ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra due cuochi, due domestici; se ammiraglio di divisione o contrammiraglio un cuoco, un domestico. Mensa comandante di nave: un cuoco, un domestico. Mensa ufficiali: con 20 commensali o meno: un cuoco, un domestico; con piu' di 20 o meno di 40 commensali: due cuochi due domestici; con 40 o piu' commensali: tre cuochi, tre domestici. Mensa unica sottufficiali: sulle unita' di dislocamento non inferiore alle 5000 tonnellate: fino a 50 commensali: un cuoco; oltre 50 commensali: due cuochi, un domestico. Mensa sottufficiali: sulle unita' di dislocamento inferiore alle 5000 tonnellate: da 5 fino a 25 commensali: un marinaio con funzioni di cuoco; oltre 25 commensali: due marina con funzioni di cuoco; 2) alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, avvisi scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai con funzioni di cuoco e di domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre unita', senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero puo', pero', autorizzare per i cacciatorpediniere l'imbarco di un cuoco di un domestico borghesi, e, per le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di un cuoco borghese". E' aggiunto il seguente art. 12-bis: "All'art. 46 del citato regolamento e' aggiunto i seguente paragrafo: 3) il Ministero puo' autorizzare l'assegnazione di un cuoco borghese per le mense equipaggio aventi almeno 70 partecipanti e l'assegnazione di due cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi 300 o piu' partecipanti. Qualora venga esercitata la facolta' di cui sopra, per ogni cuoco borghese assegnato alle mense equipaggio verra' corrispondentemente ridotto il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo 2)". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 gennaio 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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