Legge Ordinaria n. 823 del 06/10/1953 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1953)
Proroga del termine di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  stabilito con la legge 10 agosto 1950, numero 665, per
il  godimento  delle  agevolazioni  tributarie  previste  dal decreto
legislativo  luogotenenziale  7  giugno  1945,  n.  322, e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 1955.
  La presente legge ha effetto dal 10 luglio 1953.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 ottobre 1953

                               EINAUDI

                                                     PELLA - MERLIN -
                                                       GAVA - AZARA -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: AZARA
 

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