Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 83 del 15/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 11 marzo 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministro, con suo decreto, puo' anche costituire, in seno al Consiglio, delle commissioni speciali per lo studio dei singoli problemi, chiamandone anche a far parte esperti non membri del Consiglio". Art. -6. - E' aggiunto il seguente terzo comma: "Le sedute straordinarie, compresa quella per la design azione del presidente, sono presiedute dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni". Art. 7. - E' sostituito dal seguente: "Il segretario del Consiglio e' nominato dal Ministro tra i funzionari di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Art. 8. - Dopo le parole "membri aggregati" sono aggiunte le parole: "e al segretario". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)