Legge Ordinaria n. 86 del 28/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1953)
Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  lavoratori  assicurati  obbligatoriamente  per la tubercolosi, i
quali  siano  degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione
propria,  hanno diritto ad una indennita' giornaliera di lire 100 per
tutta la durata, del ricovero.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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