Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 876 del 26/11/1953 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1953)
Concessione della tredicesima mensilita ai titolari di pensioni ordinarie.
Concessione della tredicesima mensilita ai titolari di pensioni ordinarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonche' ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 e 6 dell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' concessa una tredicesima mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri. Tale tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore ai 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilita' va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)