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Legge Ordinaria n. 877 del 26/11/1953 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1953)
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, e' concessa; a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilita' dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilita' e' commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed e' corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese. Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilita' compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, e' commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione. La tredicesima mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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