Legge Ordinaria n. 877 del 26/11/1953 (Pubblicata nella G.U. del 2 dicembre 1953)
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  titolari  di  pensioni  a  carico  degli Istituti di previdenza
amministrati  dalla  Direzione  generale  omonima  del  Ministero del
tesoro,  e'  concessa;  a  partire  dall'anno  1953,  una tredicesima
mensilita'  dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con
esclusione  soltanto  dell'indennita'  di  caropane di cui al decreto
legislativo  6  maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale
tredicesima  mensilita'  e' commisurata al trattamento mensile dovuto
al  16  dicembre  dell'anno  cui  essa si riferisce ed e' corrisposta
nella seconda quindicina dello stesso mese.
  Per  i  titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno,
la  tredicesima  mensilita'  compete  per  un rateo, in ragione di un
dodicesimo  per  ogni  mese  o  frazione di mese superiore a quindici
giorni;  detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data
anteriore  al  16  dicembre,  e'  commisurato  al trattamento mensile
dovuto alla data di cessazione.
  La  tredicesima  mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si
applicano   sulle  altre  dodici  rate  mensili  del  trattamento  di
quiescenza.
 

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