Legge Ordinaria n. 90 del 24/02/1953 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1953)
Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945
mediante  trasferimenti  di  immobili  con atto tra vivi o a causa di
morte  sono rivalutate di sedici volte, a richiesta, dei beneficiari,
alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.
 

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