Legge Ordinaria n. 92 del 11/03/1953 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1953)
Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica
al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.
  A  quest'ultima  data  scadono i Consigli che per qualsiasi ragione
siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
  Il  Consiglio  nazionale  forense  in  carica  al  31 dicembre 1952
continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1953

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)