Legge Ordinaria n. 944 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1953)
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla
tabella  B  allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati
di  lire  15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per
ogni  ascendente  nei  confronti  dei lavoratori non aventi qualifica
impiegatizia,  e  di  lire  36  per  ciascun  figlio e lire 23 per il
coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
  A  decorrere  dalla stessa data i contributi previsti nella tabella
predetta  sono  aumentati  di  lire 27,60 per ogni giornata di lavoro
relativamente  ai  lavoratori  non aventi qualifica impiegatizia e di
un'aliquota   pari  al  9,25  per  cento  sulla  retribuzione  per  i
lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
 

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