Legge Ordinaria n. 953 del 17/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Modificazioni alle norme riguardanti le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo e nuove misure delle indennità stesse.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art. 1 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale
militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4
aprile  1935,  n.  808,  quale risulta successivamente modificato, e'
abrogato e sostituito dal seguente:

  Art.  1.  - "Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruoli naviganti,
nonche'  agli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina e delle altre
Forze  armate  dello  Stato,  comandati  nell'Aeronautica militare in
servizio  aeronavigante, quando essendone abilitati in dipendenza del
conseguimento di brevetto aeronautico militare, siano in attivita' di
volo,  e'  dovuta  l'indennita'  mensile  normale  di aeronavigazione
stabilita dall'annessa tabella A.
  "Agli   ufficiali   piloti  che  appartengono  a  speciali  reparti
denominati,  con  decreto  ministeriale,  di  alta  velocita'  e  che
svolgono normalmente attivita' aerea si velivoli di alta velocita' ed
agli  ufficiali  piloti  che  appartengono ai reparti denominati, con
decreto  ministeriale,  di  navigazione  stratosferica e che svolgono
normalmente  attivita'  aerea  a  quote  superiori ai metri 10.000 e'
dovuta,   in  aggiunta  all'indennita'  normale  di  aeronavigazione,
l'indennita'  mensile  supplementare  di  lire 20.100 se colonnelli o
generali e di lire 19.100 se di gradi inferiori a colonnello.
  "Le   norme   per   la  corresponsione  della  predetta  indennita'
supplementare sono stabilite con decreti da emanarsi dal Ministro per
la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
  "Agli  ufficiali  piloti  che  appartengono  ai  reparti  dotati di
velivoli  bellici  a  reazione  e  che svolgono normalmente attivita'
aerea  sui  velivoli  medesimi e' dovuta, in aggiunta alla indennita'
normale  di  aeronavigazione,  l'indennita'  mensile supplementare di
lire  20.100  se  colonnelli  o generali e di lire 19.100 se di gradi
inferiori  a  colonnello,  non  cumulabile con l'indennita' di cui al
secondo comma del presente articolo.
  "Le indennita' mensili supplementari di aeronavigazione cessano col
cessare delle funzioni per cui sono assegnate".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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