Legge Ordinaria n. 959 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura
e  foreste,  stabilisce,  con  proprio  decreto, quali sono i "bacini
imbriferi  montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro
di  ognuno.  Tale  determinazione  deve essere adottata entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini
ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di
forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.
  I  Comuni  che  in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino
imbrifero  montano  sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora
ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.
  Se  il  bacino  imbrifero  e'  compreso  in  piu'  Province qualora
ricorrano  le  modalita' di cui al precedente comma, deve costituirsi
un consorzio per ogni Provincia.
  Il  Ministro  per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni
di  piu'  province  stabilira' la ripartizione dei proventi derivanti
dal sovracanone di cui al presente articolo.
  I  Comuni  gia'  rivieraschi agli effetti del testo unico approvato
con  regio  decreto  11  dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in
conseguenza  di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni
rivieraschi  ai  sensi  dell'art.  52  del predetto testo unico fanno
parte  di  diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi
nel perimetro del bacino stesso.
  Il  Ministro  per  i lavori pubblici includera' con suo decreto nei
consorzi  quei  Comuni  che, in conseguenza di nuove opere, vengano a
rivestire  i  caratteri  di  Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale
art. 52 del testo unico.
  I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni
di  cui  al  titolo  IV  del  testo  unico  della  legge  comunale  e
provinciale,  approvato  con  regio  decreto  3 marzo 1934, n. 383. I
provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni
dei  consorzi,  riguardanti  opere pubbliche, qualunque sia l'importo
delle  medesime,  sono  adottati  previo  parere  del  Provveditorato
regionale per le opere pubbliche.
  I  concessionari  di  grandi  derivazioni d'acqua per produzione di
forza  motrice,  anche  se  gia' in atto, le cui opere di presa siano
situate,  in  tutto  o  in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero
montano,  sono  soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art.
52  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici,  approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al
pagamento  di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di
potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.
  Il sovracanone decorre:
    a)  dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le
scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali
a tale data gia' sia dovuto il canone demaniale;
    b)  dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri
casi;
    c)  nel  caso  di  entrata in funzione parziale degli impianti il
canone decorrera' in proporzione della potenza installata in rapporto
a  quella  concessa.  A  tal  fine  il Ministro per i lavori pubblici
comunichera'   a   quello   per   le  finanze  gli  elementi  per  la
determinazione  provvisoria  del  canone demaniale e dei sovracanoni,
che  verranno  pagati  immediatamente,  salvo  conguaglio  in sede di
concessione definitiva.
  In  attesa  della  costituzione  dei  consorzi di cui ai precedenti
commi  secondo  e  terzo,  i  sovracanoni  sono  versati  su un conto
corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i
lavori  pubblici,  il  quale  provvede  alla  ripartizione fra i vari
consorzi.
  All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli
obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  I  Comuni  rivieraschi  che  abbiano  stipulato con i concessionari
convenzioni,  patti  e contratti in applicazione dell'articolo stesso
hanno  facolta'  di  chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso
l'ammontare  del  sovracanone  di  cui  al  presente  articolo  sara'
decurtato  del  valore  della prestazione. La valutazione di esso, in
mancanza  di  accordo  tra  le  parti, sara' fatta dal Ministro per i
lavori  pubblici, sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici.
Il  pagamento  del  sovracanone,  con le modalita' di cui al presente
articolo  non  e'  sospeso  dalla  pendenza  della  valutazione della
prestazione.
  Quando  una  derivazione  interessa piu' Comuni o piu' consorzi, il
riparto  del  sovracanone  e' stabilito di accordo fra essi entro sei
mesi  o,  in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  in relazione ai bisogni
delle  singole  zone  e  ai danni da esse subiti in conseguenza della
derivazione.
  Nel  caso  di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo
e'  attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei
consorzi  compresi  nel  perimetro  interessato,  il  quale  fondo e'
impiegato  esclusivamente  a favore del progresso economico e sociale
delle  popolazioni,  nonche' ad opere di sistemazione montana che non
siano di competenza dello Stato.
  Il  consorzio  dei Comuni predispone annualmente il programma degli
investimenti   e   lo   sottopone   all'approvazione   dell'autorita'
competente a norma del presente articolo.
  La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi
montani  non sospendono il corso dei disciplinari di concessione gia'
firmati,  che  contemplano  gli  oneri  di cui all'art. 52 del citato
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
 

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