Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 959 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.
Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso. I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. Se il bacino imbrifero e' compreso in piu' Province qualora ricorrano le modalita' di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia. Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di piu' province stabilira' la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo. I Comuni gia' rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso. Il Ministro per i lavori pubblici includera' con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico. I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se gia' in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. Il sovracanone decorre: a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data gia' sia dovuto il canone demaniale; b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi; c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrera' in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunichera' a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva. In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi. All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facolta' di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sara' decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sara' fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalita' di cui al presente articolo non e' sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione. Quando una derivazione interessa piu' Comuni o piu' consorzi, il riparto del sovracanone e' stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione. Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo e' attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo e' impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorita' competente a norma del presente articolo. La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione gia' firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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